Statuto

  • malachianta logoASSOCIAZIONE PER IL TERRITORIO E L’AGRICOLTURA

PER LA TUTELA DEI PICCOLI COLTIVATORI DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – DURATA – FINALITA’

 

ARTICOLO 1 E’ costituito il Comitato “MALACHIANTA” Con sede in Squinzano in via Umberto I, numero civico 43. L’Associazione svolge la sua attività nel territorio della provincia di Lecce e della provincia di Brindisi nel settore della valorizzazione della produzione olivicola e dell’agricoltura, nella promozione del territorio e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute. L’assemblea degli associati può istituire uffici periferici entro il territorio su detto.

 ARTICOLO 2 Il comitato avrà durata illimitata. In qualsiasi momento l’Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell’Associazione, a maggioranza dei due terzi dei presenti.

ARTICOLO 3 Il comitato può partecipare ad altre associazioni ed enti i quali si propongono finalità che possono concorrere, direttamente o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 4 Il comitato non ha fini di lucro ma ha lo solo scopo di valorizzare le peculiarità storiche e ambientali olivicole e agricole presenti sul territorio, ove per tale deve intendersi l’organizzazione di eventi, itinerari di interesse enogastronomico e turistico, promuovendo e valorizzando le produzioni agricole e il territorio, a tutela dell’ambiente e della salute, beni da preservare per le generazioni future e le condizioni ambientali che riguardano tutti. L’ “Associazione MALACHIANTA” è anche un’associazione di promozione sociale.

Il comitato svolge la propria attività nei comuni interessati promuovendo tutte le attività ritenute opportune o indicate dal regolamento attuativo come obbligatorie nel corso dello svolgimento delle iniziative.

 

FINALITA’ I

Per il conseguimento degli scopi nell’ambito dell’AGRICOLTURA l’associazione “MALACHIANTA” si propone di associare rappresentando gli interessi morali, professionali e materiali, le categorie degli imprenditori agricoli a titolo principale, dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti), dei lavoratori in partecipazione (coloni, mezzadri) dei piccoli coltivatori, dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari, con riferimento alle coltivazione della terra.  Può associare organismi affini al mondo rurale, persone fisiche simpatizzanti del mondo rurale.

Per il conseguimento degli scopi l’Associazione si propone pertanto di:

  1. Gestire promuovere attività educative e di sensibilizzazione finalizzate al coinvolgimento delle comunità nella responsabilità della gestione del territorio e alla promozione dell’agricoltura contadina;
  2. Facilitare l’insediamento   di   nuovi   contadini   che   pratichino   agricoltura biologica e biodinamica contadina;
  3. Favorire lo scambio di conoscenze in uno spirito di solidarietà e condivisione, principalmente tra coloro che si riconoscono nei principi dell’associazione;
  4. Formare ed aggiornare gli agricoltori, i consumatori, i trasformatori, i distributori del settore delle produzioni tipiche.
  5. Promuovere ed attuare, direttamente o attraverso Organismi, azioni di formazione professionale per mezzo di corsi, seminari, convegni, congressi, allo scopo di fornire professionalità;
  6. Sviluppare inoltre interventi formativi per azioni di conversione e di qualifica per inoccupati;
  7. Svolgere azione di orientamento professionale e di selezione.
  8. Promuovere e costituire cooperative, e/o associazioni di cooperative.
  9. Tutelare e valorizzare la produzione dei propri associati a garantire ai consumatori la qualità delle produzioni dei soci.
  10. Favorire la creazione di un marchio proprio.
  11. Favorire l’incontro tra produttori e consumatori, la diffusione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari ed artigianali, dei prodotti tipici. Rientrano tra i prodotti agricoli per i quali si è costituita oggetto dell’attività dell’associazione, anche tutti i derivati dalla conservazione, manipolazione e trasformazione degli stessi.

L’agricoltura biologica e contadina e il consumo locale dei generi alimentari così prodotti diventano strumenti pratici per diffondere pratiche sostenibili e per difendere la vocazione agricola di questi terreni dalla speculazione e dall’abbandono.

Per il perseguimento dei suddetti scopi l’associazione precisa la totale esclusione di coltivazioni ed utilizzazione di OGM, e promuove l’uso dei prodotti fitosanitari biodegradabili a tutela della salute e della conservazione della sostenibilità della natura e delle acque, escludendo rigorosamente l’uso di sostanze altamente tossiche, come pure di prodotti sintetici e di diserbanti chimici, che sono dannosi per la salute e per l’ambiente.

 

Altre finalità in ambito agricolo.

  • Svolgere ogni tipo di pratiche PAC (Politica Agricola Comunitaria) per i propri associati.
  • Svolgere pratiche UMA (Utenti Motori Agricoli) per i carburanti agricoli eventualmente e altre pratiche riconosciute a favore dei propri associati. Stipulare convenzioni con gli organismi competenti.

FINALITA’ II

Per il conseguimento degli scopi nell’ambito dell’AMBIENTE E della SALUTE l’Associazione si propone di: svolgere attività, interventi, iniziative, manifestazioni, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della natura, dell’ambiente e della salute della cittadinanza. Le attività di cui sopra riguarderanno, in particolare, interventi di informazione, sensibilizzazione, ricerca studio, nonché interventi dì carattere istituzionale nelle forme previste dalla normativa vigente. Per il perseguimento di tali scopi, l’associazione si propone di entrare in relazione e collaborare con soggetti istituzionali, altre realtà associative e di volontariato.

L’associazione promuove ed attua iniziative dirette:

  1. Ad informare correttamente e a sensibilizzare la cittadinanza dai rischi derivanti per la salute da fenomeni di inquinamento ambientale;
  2. A condurre iniziative di studio, ricerca e approfondimento delle tematiche ambientali con particolare riferimento agli effetti provocati sull’ambiente e sulla salute umana dal funzionamento di impianti industriali, di processi chimici e fisici e di tutto quanto possa interagire con l’ambiente ed il territorio;
  3. A rapportarsi con i soggetti istituzionali affinché questi operino per il perseguimento della tutela dell’ambiente e della salute;
  4. Ad intervenire in tutte le sedi opportune per garantire il rispetto dei principio di tutela e valorizzazione della natura, dell’ambiente e della salute;
  5. Ad agire in giudizio in sede civile, penale e amministrativa, in qualunque ordine e grado, al fine di promuovere iniziative finalizzate alla tutela dell’ambiente e della salute, nonché a contrastare insediamenti inquinanti nel territorio.

Compito del comitato è anche quello di rappresentare gli interessi degli associati tutelandone il nome e il logo prescelto in ogni sede.

Nell’ambito del suo ruolo istituzionale, il comitato può:

– rappresentare in ogni sede l’associazione MALACHIANTA

– procedere alla gestione delle attività

– gestire campagne di informazione e di promozione

– gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alla finalità proprie dell’associazione         – Controllare affinché gli associati si conformino e rispettino gli standard minimi indicati nel regolamento

FINALITA’ III

Per il conseguimento degli scopi SOCIALI l’Associazione si propone pertanto di:

  1. Raccogliere tra i soci sottoscrizioni e contributi al fine di costituire una Cooperativa sociale denominata “MALACHIANTA”;
  2. Promuovere l’insediamento di nuovi contadini e il sostegno a contadini in difficoltà per favorire il ripopolamento delle nostre campagne, il recupero di casali e terreni abbandonati, al fine di creare nuove reti di comunità e di salvaguardare il patrimonio storico culturale.
  3. Incentivare modalità collettive e cooperativistiche di vita e di lavoro.
  4. Preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l’avanzamento culturale in materia di agricoltura contadina e finanza critica, anche con l’ausilio di mezzi mediatici.
  5. Salvaguardare il patrimonio agro alimentare arrestando il processo di estinzione della biodiversità e di appiattimento monocolturale.

L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L’associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi.

DIPENDENTI E COLLABORATORI E CONVENZIONI

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione può avvalersi di personale dipendente.

I rapporti tra l’Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione può stipulare accordi professionali.

Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Esecutivo e stipulate dal Presidente.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni devono essere accettati dal Consiglio Esecutivo.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 5 L’associazione si compone di un numero illimitato di soci. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividano ed accettino le sue finalità e scopi.

La qualifica di socio dà diritto a: Partecipare alla vita associativa e godere dell’elettorato attivo e passivo, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi dell’Associazione; partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ARTICOLO 6 L’aspirante associato deve presentare domanda diretta al Consiglio Direttivo, inoltrandola alla sede del comitato.

La domanda, da redigersi su apposito modulo, deve contenere le indicazioni relative alle generalità del richiedente l’ammissione, con tutti i dati anagrafici, l’attività svolta.

(Alla domanda occorre poi allegare, nel caso d’impresa iscritta al Registro delle Imprese o con personalità giuridica, apposito, certificato di iscrizione alla competente sede provinciale del Registro delle Imprese con attestazione dell’assenza di procedure fallimentari negli ultimi cinque anni).

Nel caso di adesione da parte di società, associazioni, amministrazioni o altri enti con o senza personalità giuridica, occorre allegare copia del provvedimento dell’Organo sociale competente a deliberare la posizione della domanda da parte della società e l’assunzione delle obbligazioni conseguenti l’eventuale accoglimento, copia dell’atto costitutivo e dello statuto e elenco dei soggetti ricoprenti cariche all’interno degli organi sociali della persona giuridica. I rapporti economici tra cooperativa – aderente al comitato – e singoli soci sono regolati dallo Statuto della cooperativa medesima.

Con la domanda l’aspirate deve dichiarare di assumere l’impegno di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali. Nella domanda deve poi essere indicata la quota del fondo di dotazione a sottoscrivere da parte del richiedente l’ammissione, quota che deve essere fissata dal Consiglio Direttivo in maniera differente a seconda delle varie categorie di appartenenza del soggetto stesso, e l’impegno del richiedente stesso a versare annualmente la quota che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo in maniera proporzionale ai servizi che i soggetti privati e/o pubblici riceveranno dal comitato.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere all’aspirante associato ulteriori informazioni e l’esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, non che il possesso dei titoli e dei requisiti di legge richiesti per la partecipazione all’associazione MALACHIANTA tutelata.

ARTICOLO 7 Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto dal comitato ed aperto alla consultazione degli associati.

Ciascun associato può presentare motivata opposizione all’accoglimento della domanda entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di annotazione sul registro. L’opposizione è proposta al consiglio direttivo mediante lettera raccomandata sottoscritta dall’opponente.

ARTICOLO 8 Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione e sulle eventuali opposizioni dandone comunicazione motivata all’interessato entro 15 giorni dalla deliberazione. Nella decisone, il Consiglio deve escludere qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di sede del richiedente.

Avverso il procedimento di ammissione o denegata ammissione è dato ricorso al giudizio arbitrale nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione.

ARTICOLO 9 Il nuovo associato deve versare la quota di ammissione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione, pena la decadenza del provvedimento stesso. Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili.

L’associato è inoltre tenuto a corrispondere al Comitato i contributi annualmente determinati dal Consiglio Direttivo in maniera proporzionale ai servizi che i soggetti privati e/o pubblici riceveranno dal comitato, cosi come già stabilito nel precedente articolo 7.

ARTICOLO 10 Al socio che non adempie le obbligazioni assunte a norma del presente statuto sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni arrecati all’organizzazione, le seguenti sanzioni:

  1. Ammenda;
  2. Sospensione a tempo determinato dei benefici dell’appartenenza al Comitato, fermi gli obblighi assunti;
  3. Esclusione; in caso di ripetute e gravi infrazioni.

Le specifiche ipotesi di applicabilità delle sanzioni stabilite dal presente articolo, sono determinate in un apposito regolamento adottato dell’Assemblea del Comitato.

Le sanzioni sono deliberate dal consiglio direttivo.

Avverso il provvedimento che infligge la sanzione è dato ricorso al giudizio degli arbitri di cui all’art. 27 entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di comunicazione.

La determinazione della misura del danno arrecato al Comitato dall’inadempienza dell’associato, causa della sanzione è rimessa al giudizio degli arbitri di cui al precedente comma.

ARTICOLO 11 E’ escluso l’associato:

  1. Che non è più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità del Comitato;
  2. Che reca danno morate o materiale al Comitato;
  3. Che non corrisponde per due annualità consecutive i contributi associativi;
  4. Che agisca in contrasto con gli interessi del Comitato.

Avverso il procedimento di esclusione, adottato dal Consiglio Direttivo, è dato ricorso ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 10.

ARTICOLO 12 Il recesso è consentito all’associato a condizione che ne faccia domanda, con raccomandata r.r al Comitato 12 (dodici) mesi prima della data per la quale si richiede il recesso. Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. In ogni caso il recesso ha effetto alla scadenza del dodicesimo mese dalla data di ricevimento della domanda.