Un riepilogo del regime di esonero previsto per gli imprenditori agricoli con volume di affari inferiore a 7000 euro.
A chi si applica il regime di esonero agricolo
Il regime di esonero è previsto per i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A).
Il piccolo imprenditore agricolo che rientra nel regime di esonero :
– Non deve liquidare l’imposta né procedere al versamento;
– non deve tenere nessun tipo di contabilità
– non deve presentare la dichiarazione Iva annuale.
Unico obbligo numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, ivi comprese le fatture emesse dai suoi clienti sulle quali è autorizzato a trattenere l’imposta.
Gli obblighi dei clienti degli agricoltori esonerati
Gli obblighi da cui gli imprenditori agricoli vengono esonerati in parte vengono trasferiti sui cessionari e committenti, i quali quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere autofattura, in luogo del cedente esonerato, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.
L’agricoltore cedente ha l’obbligo di conservare l’autofattura emessa dal committente e ha il beneficio di “trattenere” l’iva indicata nell’autofattura, essendo esonerato dall’obbligo di versamento.
Il cessionario o committente provvederà a registrare la fattura emessa per conto del produttore agricolo separatamente nel registro degli acquisti.
Cessazione del regime di esonero
Il regime di esonero cessa a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.
I produttori agricoli hanno sempre la facoltà di non avvalersi del regime di esonero e di optare per il regime normale. La rinuncia puo’ essere conveniente nel caso l’imprenditore agricolo effettua investimenti di beni, di cui puo’ chiedere a rimborso l’Iva pagata.
Un esempio di come fare l’autofattura
Come fare l’autofattura per gli acquisti dall’imprenditore agricolo esonerato: un comodo fac-simile da copiare
L’imprenditore che ha un volume di affari inferiore a 7.000,00 euro è esonerato da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo. Tuttavia i suoi cessionari e committenti, quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere autofattura, in luogo del cedente esonerato, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.
L’autofattura cosi’ emessa dovrà essere registrata dal cessionario o committente nel registro degli acquisti, e dal cedente numerata e conservata assieme agli altri documenti.
Fac-simile fattura per imprenditore agricolo esonerato
DATI DELL’ACQUIRENTE DELL’AGRICOLTORE ESONERATO
NOME O DENOMINAZIONE INDIRIZZO CODICE FISCALE/PARTITA IVA
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AUTOFATTURA N……. DEL |
PER ACQUISTO PRODOTTI AGRICOLI DALLA DITTA (METTERE TUTTI I DATI DELL’IMPRESA ESONERATA COMPRESO IL CODICE FISCALE E LA PARTITA IVA)
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FARE ELENCO PRODOTTI AGRICOLI |
TOTALE IMPONIBILE |
ALIQUOTA IVA DI COMPENSAZIONE
TOTALE FATTURA Autofattura emessa per acquisti da soggetto esonerato a norma dell’art. 34, 6° c. DPR 633/72
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