Vendita diretta prodotti agricoli e regime di esonero.

Vendita diretta prodotti agricoli e regime di esonero.

A tutti gli agricoltori che vogliono raccogliere la sfida di produrre alimenti di ottima qualità mantenendo costi accessibili per i consumatori, senza aumentare l’impronta ecologica delle coltivazioni sul sistema ambientale circostante.

È possibile fare ciò aprendo le porte della propria azienda con un punto di vendita diretta, mostrando i luoghi e i sistemi di produzione, instaurando rapporti di conoscenza e fiducia fra produttore e consumatore, riducendo i costi e l’inquinamento dovuti ai lunghi trasporti e ai tanti passaggi delle filiere tradizionali.

Questi sono i vantaggi che spingono a seguire la via della vendita diretta.

Vendita diretta prodotti agricoli: cos’è e chi può avviarla

Decidere di avviare un’attività di vendita diretta di prodotti può essere un’ottima opportunità per l’imprenditore agricolo.

Il consumatore finale, infatti, guarda con favore alla possibilità di accedere direttamente alle fonti di produzione, in questo caso le aziende agricole, in quanto garanzia di qualità e autenticità del prodotto.

Inoltre, a differenza di quanto accade nella commercializzazione di prodotti alimentari al dettaglio, la vendita diretta di prodotti agricoli da parte dell’azienda produttrice, non richiede licenze particolari.

Gli unici obblighi cui un’azienda agricola deve necessariamente sottostare, qualora decida di avviare un’attività di vendita diretta, riguardano infatti l’adeguamento e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

La vendita diretta dei prodotti rientra quindi fra le normali attività delle imprese agricole, che esercitano la propria attività individualmente o in forma associata (cooperative, srl, enti, ecc).

Al contrario, invece, non possono svolgere attività di vendita diretta tutti coloro che abbiano riportato condanne riguardanti igiene, sanità e frode degli alimenti. Naturalmente l’assenza di tali reati va certificata al momento dell’avvio dell’attività.

La vendita diretta, inoltre, non esclude prodotti di terzi, purché non superino il 49% del totale venduto.

La possibilità di commercializzare anche prodotti non propri rappresenta un ottimo rimedio alla necessità di dover compensare eventuali carenze dovute alla stagionalità della propria produzione.

Esistono quattro tipologie di vendita diretta dei prodotti agricoli:

-all’interno dell’azienda o su aree private

-in aree aperte al pubblico

-nei Mercati Contadini

-in forma itinerante o tramite commercio elettronico

Info fisco e adempimenti

L’imprenditore agricolo, in virtù dell’attività svolta, può beneficiare di un regime di vantaggio ai fini Iva.

In particolare, per loro è possibile scegliere tra tre diversi regimi Iva, ciascuno dei quali caratterizzato da uno specifico modo di calcolare l’imposta da versare. Soprattutto per chi intende avviare questo tipo di attività è importante conoscerli per saper scegliere al meglio quello da adottare.

Tuttavia per colui che intende avviare la propria piccola attività agricola, pensiamo sia bene valutare sopratutto per il primo anno il regime di esonero che permette di avviare in maniera facile e poco rischiosa l’attività di produzione propria e vendita diretta.

Il regime di esonero

“Il regime di esonero, il regime naturale per gli imprenditori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a €. 7.000”.

Il regime di esonero, disciplinato dal comma 6 dell’articolo 34 del DPR n. 633/72, è il regime fiscale naturale per gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a €. 7.000 costituito per almeno due terzi dalla cessione di prodotti agricoli.

Questo regime consente all’imprenditore agricolo di essere esonerato da qualunque adempimento ai fini Iva se non quello di conservare e numerare progressivamente tutte le fatture di acquisto, e conservare copia delle autofatture emesse da parte degli acquirenti in quanto sono essi stessi che emettono autofattura in luogo dell’emissione della fattura da parte del soggetto cedente che adotta questo particolare regime di esonero.

Il suddetto regime consente anche l’esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva e Irap. Nel caso di vendita diretta a privati non vi è l’obbligo di emettere né lo scontrino né la ricevuta fiscale. Inoltre l’agricoltore in regime di esonero non è tenuto all’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto a cura delle Camere di Commercio (articolo 2 della Legge n. 77 del 25/3/1997).

Attenzione, però, qualora l’imprenditore agricolo nell’anno avesse effettuato prestazioni di servizi con per un valore superiore ad un terzo rispetto alla cessione di prodotti agricoli non potrebbe usufruire di questo speciale regime.

Autofattura per il cessionario

Il fatto che l’imprenditore agricolo venga esonerato da alcuni adempimenti, come nel caso del regime di esonero, dall’emissione della fattura, la normativa fa ricadere tale adempimento sul soggetto cessionario o committente. Tali soggetti, infatti, quando acquistano beni o utilizzano i servizi dell’imprenditore agricolo in regime di esonero Iva, sono tenuti ad emettere autofattura, in luogo del cedente che è esonerato.

Nell’autofattura deve essere indicata la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. L’Iva dovrà, quindi, essere scorporata dall’importo totale pagato all’imprenditore agricolo ed eventualmente documentato dal documento di trasporto redatto dal cedente.

L’agricoltore cedente ha l’obbligo di conservare l’autofattura emessa dal cessionario o committente e ha il beneficio di “trattenere” l’Iva indicata nell’autofattura, essendo esonerato dall’obbligo di versamento.

Il cessionario o committente provvederà a registrare la fattura emessa per conto del produttore agricolo separatamente nel registro degli acquisti.

Perdita del regime di esonero

L’efficacia del regime di esonero cessa:

  • Dall’anno solare successivo, in caso di superamento del limite di €. 7.000, ma non del limite di 1/3 delle cessioni di altri beni;
  • Dallo stesso anno, in caso di superamento del limite di 1/3 delle cessioni di altri beni, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari realizzato.

Superamento del limite di 1/3

Nel caso in cui venga superato il limite di 1/3 delle cessioni di altri beni, resta ferma, fino alla conclusione dell’anno (C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E) sia l’applicazione, alle cessioni di prodotti agricoli e ittici, delle percentuali di compensazione, sia l’obbligo di autofatturazione da parte dei cessionari/committenti.

Nel caso in cui a fine anno risulti confermato il superamento del limite di 1/3 delle cessioni di altri beni, la C.M. n. 328/E/1997 impone al produttore agricolo:

  • Alcune specifiche annotazioni, da effettuare entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è cessata l’efficacia del regime di esonero;
  • Entro lo stesso termine, la liquidazione e il versamento dell’Iva dovuta per l’intero anno solare, riferito alle operazioni diverse da quelle agricole effettuate nello stesso periodo, per le quali sono state applicate le aliquote proprie dei beni e servizi ceduti.

Il regime speciale

“Il regime speciale, il regime naturale per gli imprenditori agricolo con volume d’affari annuo superiore a €. 7.000 che effettuano cessioni di prodotti di cui alla Tabella A, parte I, DPR n. 633/72”

Il regime speciale per l’imprenditore agricolo, disciplinato dall’articolo 34 del DPR n. 633/72, prevede la detrazione dell’Iva, non sulla base degli acquisti effettuati, bensì sulla base di percentuali di compensazione determinate da apposito Decreto Ministeriale (D.M. 23 dicembre 2005).

L’imprenditore agricolo che adotta questo particolare regime è chiamato ad applicare alle cessioni di prodotti agricoli l’aliquota prevista per il bene ceduto versando solamente l’Iva che risulta a debito dopo l’applicazione della percentuale di compensazione.

Le fatture di vendita vengono emesse applicando le aliquote Iva ordinarie (4%, 10% e 22%), tuttavia all’Amministrazione finanziaria viene versata la differenza fra l’aliquota ordinaria e quella di compensazione, che è più bassa o al massimo uguale a quella ordinaria. Aspetto importante riguarda il fatto che suddetto regime si applica solamente alla cessione di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, del DPR n. 633/72.

Il regime ordinario

“Il regime ordinario, adottabile per opzione qualora l’imprenditore agricolo ceda beni non presenti nella tabella A specifica”.

Il regime ordinario, si applica solo a seguito di apposita opzione da effettuare in sede di dichiarazione Iva, e comporta l’adozione di tale regime per almeno tre esercizi. Il regime si caratterizza per il fatto che l’Iva dovuta si determina sulla base della differenza tra l’Iva a debito derivante dalla cessione di beni o servizi e l’Iva a credito sugli acquisti, anche di beni strumentali, inerenti tali cessioni.

Per valutare la convenienza per il regime normale occorre considerare l’ammontare delle spese che si ritiene di dover sostenere, e confrontare l’ammontare dell’Iva detraibile in base alle percentuali di compensazione con l’Iva sulle fatture di acquisto. In generale, nel caso di investimenti, quali l’acquisto di un trattore o la costruzione di stalle, risulta conveniente applicare il regime normale Iva.